Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente .

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2004 Modifica del

31 gennaio 2002, concernente ´Disposizioni in materia di funzionamento

dell'anagrafe bovinaª.

IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.

317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Visto il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei dati; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002, in particolare l'art. 15; Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 in particolare al fine di rideterminare le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale per superare alcune difficolta' operative riscontrate in sede di applicazione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 maggio 2004;

Decretano:

Art. 1.

  1. L'art. 1 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 1.

  2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni

    1. anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina; b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente decreto. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da

    1) codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri); 2) sigla automobilistica della provincia (due caratteri); 3) numero progressivo dell'allevamento all'interno di quel comune (tre caratteri); c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unita' epidemiologica e, in caso di piu' allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da

    1) codice azienda (di cui al punto precedente); 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento; 3) codice ISTAT della specie animale; d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; e) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto.

    Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda; f) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus; g) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla macellazione; h) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale; i) autorita' competente: il Ministero della salute, e, ciascuno per la propria competenza: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori; j) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella Banca dati nazionale, con le modalita' stabilita dal manuale operativo; k) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorita' competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo; l) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per l'accesso alla banca dati nazionale; m) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina emanato si sensi dell'art. 6, comma 2; n) evento: ogni notizia riguardante il singolo capo ovvero l'allevamento.ª.

    Art. 2.

  3. L'art. 2 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 2.

  4. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono

    1. tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza); b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.

  5. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi

    1. i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali; b) i passaporti per gli animali; c) i registri tenuti presso ciascuna azienda; d) la banca dati informatizzata.

  6. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto

    1. i detentori degli animali; b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione; c) i fornitori di marchi auricolari inclusi i produttori e i distributori; d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche; e) i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali; f) AGEA e organismi pagatori; g) le regioni e le province autonome; h) il Ministero della salute.

  7. L'anagrafe bovina si basa

    1. sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione; b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati nazionale, da effettuarsi nei tempi stabiliti dal presente decreto.

  8. L'Azienda unita' sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo nella banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.ª.

    Art. 3.

  9. L'art. 4 del decreto 31 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 4.

  10. Il...

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