LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale

Coming into Force13 Febbraio 1991
End of Effective Date08 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/29/091G0052/CONSOLIDATED/20180525
Enactment Date15 Gennaio 1991
Published date29 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.24 del 29-01-1991
Capo I LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Capo I LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

Art 1.
  1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

  2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 1.
  1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

  2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N. 52

Art 2.
  1. La presente legge disciplina:

  1. l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato;

  2. l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato;

  3. lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

  4. lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, cosi' come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

  5. la riproduzione animale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N. 52

Art 3.
  1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

  2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

  3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

  4. In considerazione della particolarita' della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri e' coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art 3.
  1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

    2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole.

  2. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

  3. In considerazione della particolarita' della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri e' coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art 3.
  1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

  2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti...

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