DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52 - Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154

Coming into Force09 Giugno 2018
Published date25 Maggio 2018
Enactment Date11 Maggio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/25/18G00076/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.120 del 25-05-2018
Capo I Libri genealogici, raccolta dati in allevamento e valutazioni genetiche del bestiame
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

  2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:

  1. il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;

  2. l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;

  3. la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);

  4. lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.

  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.

Art 3.

Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.

  2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.

  3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.

  4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.

  5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina.

  6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.

Art 4.

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

  1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione...

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