LEGGE 3 agosto 1999, n. 280 - Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994

Coming into Force28 Agosto 1999
Published date13 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/13/099G0356/ORIGINAL
Enactment Date03 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.189 del 13-08-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' sostituito dal seguente: "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. 2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art 3.
  1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: ", sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste," sono soppresse. 2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogato.

Art 4.
  1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla...

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