DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Coming into Force25 Giugno 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/CONSOLIDATED/20200716
Enactment Date24 Giugno 2014
Published date24 Giugno 2014
Official Gazette PublicationGU n.144 del 24-06-2014
TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonche' di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitivita' del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticita' ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;

CONSIDERATA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonche' di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

  2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo accordo.

  3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti gia' posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.

  4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonche' di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitivita' del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei...

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