LEGGE 21 dicembre 2001, n. 441 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano"

Coming into Force23 Dicembre 2001
Published date22 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/22/001G0505/ORIGINAL
Enactment Date21 Dicembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.297 del 22-12-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: "adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), " sono sostituite dalle seguenti: " adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 ";

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 ";

al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: " di cui al presente decreto " e' inserita la seguente: " legislativo ";

al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

"d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Esso e' composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali"";

al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole da: " sorveglia la regolarita' " fino alla fine del periodo sono sostituite...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT