IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestivita' di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonche' di prorogare l'operativita' dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuita' ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1
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Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali e'
attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la
Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA -
Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della
spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di
liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei
procedimenti.";
b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i
controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria,
nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma
1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle
dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza
agricola."; c) il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al
presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati
effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa
comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si
avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto
conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto
dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di
sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili
dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24
luglio 2001."; d) il comma 1 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori."; e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare
la rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia agli
indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione
i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e
l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio
di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei
destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia
la regolarita' e l'efficienza delle procedure adottate dal
l'Agenzia medesima. Nel caso di difformita' di valutazioni con il
Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con
analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3-ter. Il Consiglio e' composto da sette membri, di cui quattro in
rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole, due in
rappresentanza del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza
delle industrie di trasformazione, ed e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle
designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio
eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza
adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione
e funzionamento.";
f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:
"E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico
preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al
fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e
quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni
distinte e contabilita' separate".
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilita' e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.