DECRETO 11 novembre 2011 - Determinazione delle modalita'' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l''anno 2012. (11A15117)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. l-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente Unico;

Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2010, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;

Visto l'art 37, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE;

Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa il rinnovo della riserva di capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacita' di transito bidirezionale pari a 150 MW di energia elettrica a valere sulla capacita' di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato meccanismo;

Vista la nota della Repubblica di San Marino - Segreteria di Stato per il turismo, sport, programmazione economica e rapporti con la A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del 4 ottobre 2010, con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacita' di trasposto di energia elettrica sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero nell'ambito dell'«Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino (RSM) e con il Governo italiano in materia di cooperazione economica» sottoscritto il 31 marzo 2009;

Vista la lettera di Terna S.p.a. del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT