Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;
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consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla
lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
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prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio
degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni
quantitativi e temporali assunti.
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti; c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LEGGE 27 ottobre 2003, n. 290 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita'
Coming into Force | 29 Ottobre 2003 |
Published date | 28 Ottobre 2003 |
Enactment Date | 27 Ottobre 2003 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/28/003G0317/CONSOLIDATED/20040728 |
Official Gazette Publication | GU n.251 del 28-10-2003 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;
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consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla
lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
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prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio
degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni
quantitativi e temporali assunti.
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004 , disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti; c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole:
"fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" e' inserita la seguente: "singole";
al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"ART. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di...
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