LEGGE 27 ottobre 2003, n. 290 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita'

Coming into Force29 Ottobre 2003
Published date28 Ottobre 2003
Enactment Date27 Ottobre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/28/003G0317/CONSOLIDATED/20040728
Official Gazette PublicationGU n.251 del 28-10-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;

    2. consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla

      lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;

    3. prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio

      degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni

      quantitativi e temporali assunti.

  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di

    pubblicita' dei procedimenti; c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

  4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;

    2. consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla

      lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;

    3. prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio

      degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni

      quantitativi e temporali assunti.

  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004 , disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di

    pubblicita' dei procedimenti; c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

  4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole:

"fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" e' inserita la seguente: "singole";

al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"ART. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di...

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