DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239 - Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

Coming into Force29 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/29/003G0278/CONSOLIDATED/20200914
Published date29 Agosto 2003
Enactment Date29 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.200 del 29-08-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

  1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

  2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

  3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

  1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

  2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

  3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al 30 giugno 2005, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica).

1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacita' interrompibile.

Art 1 ter.

Art. 1-ter (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzieta' delle reti).

((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

  1. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

  2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa' proprietarie";

    2. al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore";

    3. al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilita'," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";

    4. al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

  3. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna societa' a controllo pubblico, non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del...

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