Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.
Art
2.
Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
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Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;
le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
le attivita' connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;
l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;
la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;
gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;
la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;
la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la...