DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese

Coming into Force29 Giugno 2002
Published date14 Giugno 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/06/14/002G0144/ORIGINAL
Enactment Date23 Aprile 2002
Official Gazette PublicationGU n.138 del 14-06-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia

  1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.

Art 2.

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

  1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

    1. l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

    2. l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

    3. le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

    4. la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

    5. la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

    6. la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

    7. l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

    8. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

    9. le attivita' connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

    10. l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

    11. la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

    12. gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

    13. la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

    14. la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

    15. l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

    16. la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

    17. la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la...

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