DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599 - Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996

Coming into Force25 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/11/25/096G0626/CONSOLIDATED/20200311
Enactment Date25 Novembre 1996
Published date25 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.276 del 25-11-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con successivi decreti-legge e da ultimo con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza locale e che il citato provvedimento d'urgenza non e' stato convertito in legge ed il relativo termine di conversione e' scaduto il 22 novembre 1996;

Rilevato che con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine alla rinnovazione dei decreti-legge, ha affermato il principio della illegittimita' costituzionale dei provvedimenti d'urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che in conseguenza ed in conformita' al giudizio pronunciato dall'Alta Corte non e' consentito riproporre le disposizioni dettate dal citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492;

Ritenuto che sussiste comunque la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare nuove disposizioni che garantiscano agli enti locali, nel quadro dei trasferimenti erariali e degli altri contributi statali previsti dall'ordinamento vigente, la continuita' dei flussi finanziari occorrenti per lo svolgimento dei servizi di loro spettanza a favore delle comunita' interessate;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per consentire agli enti locali di procedere alla formazione dei ruoli relativi al versamento di tasse e tributi locali dovuti per gli anni 1995 e 1996, in modo da evitare che venga a determinarsi la perdita simultanea del gettito relativo ai predetti tributi e tasse;

Considerato che la riduzione di gettito, conseguente alla eventuale mancata formazione dei ruoli, determinerebbe, per effetto della rilevante entita' finanziaria delle perdite, gravi squilibri nel saldo delle contabilita' degli enti locali interessati relative alle entrate e alle spese, con ripercussioni che potrebbero incidere negativamente anche sui bilanci di previsione per l'anno 1997;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere agevolazioni fiscali a favore degli enti locali, allo scopo di non vanificare l'attuazione di programmi di dismissione del patrimonio immobiliare gia' avviati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996

  1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.

  2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

  1. contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonche' a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e' effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;

  2. contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni;

  3. conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;

  4. contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;

  5. contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

  6. ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dal mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;

  7. fondo ordinario spettante alle comunita' montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Contributo agli enti locali e alle IPAB).

(( 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

  1. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota residua e' distribuita ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Contributo agli enti locali e alle IPAB).

  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. 3

  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota residua e' distribuita ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

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