Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.
Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: DINI