LEGGE 20 dicembre 1995, n. 539 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Coming into Force28 Dicembre 1995
Published date27 Dicembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/12/27/095G0584/ORIGINAL
Enactment Date20 Dicembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.300 del 27-12-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

  3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

CORONAS, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 444

All'articolo 1:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa".

All'articolo 3:

al comma 3, all'alinea, la parola: "valida" e' sostituita dalla seguente: "valide";

dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:

"18-bis. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT