DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130 - Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159)

Coming into Force19 Agosto 2010
Enactment Date13 Agosto 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/18/010G0159/CONSOLIDATED/20141231
Published date18 Agosto 2010
Official Gazette PublicationGU n.192 del 18-08-2010 - Suppl. Ordinario n. 195
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 luglio 2009, n 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia ed, in particolare, l'articolo 30, commi 6 e 7, della medesima legge; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 novembre 1995. n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per i/ mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 4 giugno 2010. n. 96. recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2009 ed, in particolare, gli articoli 1 e 17 della medesima legge; VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, relativo alla strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2; VISTO l'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008. n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, relativo al blocco e riduzione delle tariffe: VISTO l'articolo 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo a "Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie"; VISTA la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 8 maggio 2009, VIS 51/09, relativa agli esiti dell'indagine conoscitiva riguardante il mercato dello stoccaggio di gas naturale, condotta congiuntamente dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e dall'Autorita' garante della concorrenza ed il mercato; VISTA la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 30 settembre 2009, PAS 18/09 recante segnalazione al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"; VISTA la segnalazione del 29 gennaio 2010, PAS 3/10, recante relazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di' utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Finalita' ed oggetto) 1. Il presente decreto reca misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, promuovendo l'incontro della domanda di gas naturale dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti dalla aumentata concorrenzialita'.

Art 2.

(Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

TITOLO II REVISIONE DEGLI OBBLIGHI IN FUNZIONE PRO-CONCORRENZIALE
Art 3.

(Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche) 1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di seguito 'Ministero'. 2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto alla cifra intera piu' prossima, e' determinata, per ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b): a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di cui al comma 1, dei valori: 1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo); 2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate con segno positivo); 3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo); 4) somma algebrica, solo se positiva, relativa: 4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete nazionale di gasdotti; 4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti, corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno; 4.3) alle quantita' di gas naturale oggetto di autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di societa' controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, che possono assumere valori tra un minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con segno negativo); b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori: 1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo); 2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo). 3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e' pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale. A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo; in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di' entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno...

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