LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522 - Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale

Coming into Force29 Gennaio 2000
Enactment Date28 Dicembre 1999
Published date14 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/14/000G0014/CONSOLIDATED/20010403
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA; la seguente legge:

Art 1.

(Finalita') Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato "Regolamento", ad accrescere il grado di competitivita' delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1o gennaio 1999 dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonche' a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitivita' internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Art 2.

(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali) Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita' navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2. 2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art 3.

(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale) 1. Nei limiti e per le finalita' di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo. 3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefi'ci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

Art 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttivita' dei cantieri) 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, puo' concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttivita' dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonche' la razionalizzazione delle attivita' di officina, sempreche' gli investimenti non comportino aumenti della capacita' produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini. 2. Il contributo e' accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo. 3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilita' della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefi'ci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefi'ci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento. 5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione puo' essere prorogato per non piu' di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico. 6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della...

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