DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1993, n. 564 - Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale

Coming into Force01 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/31/093G0630/CONSOLIDATED/19950719
Enactment Date24 Dicembre 1993
Published date31 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (VII direttiva);

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare immediata attuazione alla direttiva 90/684/CEE per tradurre in azioni concrete la politica industriale della Comunita' nello specifico comparto, al fine di ovviare alle rilevanti ripercussioni negative sulla programmazione dell'attivita' delle imprese interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Le disposizioni del presente decreto sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "direttiva CEE".

Art 2.
  1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unita' a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

    1. navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai 30 nodi;

    2. rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

    3. draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

  2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto la navi militari, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

  3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.

Art 3.
  1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

  2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

  3. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

  4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

  5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

  6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.

Art 4.
  1. Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

  2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita', indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

  3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

  4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto.

  5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

Art 5.
  1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

  2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, e' effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

Art 6.
  1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale e' quella in vigore alla data di stipulazione del contratto.

  2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unita' oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la...

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