DELIBERAZIONE 8 aprile 2003 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e

4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni; f) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige"; g) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni; h) visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; i) rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 19 marzo 2003, n. 177/A sono state fissate per il giorno 18 maggio 2003 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di tre comuni; j) rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2003, e' stata fissata per il giorno 25 maggio 2003, la data per lo svolgimento di elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di quattro province, nonche' del sindaco e del consiglio comunale di trecentocinquantuno comuni, con eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 giugno 2003; k) visto lo statuto della Regione siciliana; l) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche; m) vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche; n) vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.

Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica; o) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; p) rilevato che con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali della Regione siciliana del 26 marzo 2003, n. 740 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del presidente della provincia regionale e del consiglio della provincia regionale per otto province, nonche' le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per centoquarantacinque comuni; q) visto lo statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; r) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n.

14" e successive modifiche; s) rilevato che con decreto dell'assessore per le autonomie locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 marzo 2003, n. 2, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di sette comuni; t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni; u) vista la legge regionale della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale e successive modificazioni; v) rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 99, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di Ayas; w) rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi...

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