(Accesso ai mezzi di informazione)
Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonche' ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonche' le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresi', avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.
I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonche' dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.
A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.