Legislazione e documentazione

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Rivista penale 1/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148. Disposizioni urgenti in mate-
ria f‌inanziaria e per esigenze indifferibili (Gazzetta Uf-
f‌iciale Serie gen. - n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n. 172 (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 284 del 5 dicembre 2017).
(Estratto)
Titolo III
FONDI ED ULTERIORI MISURE
PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
13 ter. (Modif‌ica delle disposizioni sulla conf‌isca, a tutela
della trasparenza societaria). 1.Il comma 1 dell’articolo
12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è
sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena
su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51,
comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli
314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater,
320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commet-
tere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461,
517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452
octies, primo comma, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo
e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla con-
dotta di produzione o commercio di materiale pornogra-
f‌ico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 644 bis, 648, esclusa
la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e
648 ter.1 del codice penale, dall’articolo 2635 del codice
civile, dall’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295, secondo comma,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia do-
23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12 quinquies, comma
1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fatti-
specie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro-
pe, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌ica-
zioni, o per taluno dei delitti commessi per f‌inalità di ter-
rorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
costituzionale, è sempre disposta la conf‌isca del denaro,
dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può
giustif‌icare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona f‌isica o giuridica, risulta essere titolare o avere
la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporziona-
to al proprio reddito, dichiarato ai f‌ini delle imposte sul
reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il
condannato non può giustif‌icare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acqui-
starli sia provento o reimpiego dell’evasione f‌iscale, salvo
che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante
adempimento nelle forme di legge. La conf‌isca ai sensi
delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta per i reati
di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635
ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi".
II
L. 20 novembre 2017, n. 167. Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’Unione europea - Legge europea 2017 (Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 277 del 27 novembre 2017).
(Estratto)
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
5. (Disposizioni per la completa attuazione della decisio-
ne quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto
penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST). 2. Al decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25 duodecies
è inserito il seguente:
«Art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazio-
ne alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma
3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ar-
ticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmen-
te utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1,
si applica la sanzione dell’interdizione def‌initiva dall’eser-
cizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
6. (Disciplina dell’accesso alle prestazioni del Fondo per
l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
Procedura di infrazione n. 2011/4147). 1.Alla legge 7 lu-
glio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

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