LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

Coming into Force07 Gennaio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/23/075U0654/CONSOLIDATED/20180322
Enactment Date13 Ottobre 1975
Published date23 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.337 del 23-12-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.

Art 3.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:

  1. chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;

  2. chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.

Art 3.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:

  1. chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;

  2. chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso".

Art 3.
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:

    a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

    1. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122.

  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni. (1)

Art 3.
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:

    1. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

    2. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122.

  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni. (1)

    3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art 3.
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:

    1. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

    2. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122.

  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni. (1)

    3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione , sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21

Art 4.

All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 1975 LEONE MORO - RUMOR - GUI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON...

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