LEGGE 12 luglio 1999, n. 232 - Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo

Coming into Force20 Luglio 1999
Published date19 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/19/099G0308/ORIGINAL
Enactment Date12 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.167 del 19-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 135
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto

finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle

Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 126 dello

statuto stesso.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000,

    si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo

    delle proiezioni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio

    triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base

    di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

    Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

    economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente

    utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

    esteri.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

    occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di

farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Statute

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Statuto

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

PREAMBOLO

Gli Stati Parti del presente Statuto,

Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanita'

Riconoscendo che crimini di tale gravita' minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,

Affermando che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione Internazionale,

Determinati a porre termine all'impunita' degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

Rammentando che e' dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,

Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto puo' essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di' competenza degli affari interni di un altro Stato,

Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini piu' gravi motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale,

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO PRIMO ISTITUZIONE DELLA CORTE
Articolo 1 - La Corte

E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente che puo' esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

Rapporti della Corte con le Nazioni Unite

La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovra' essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

Articolo 3

Sede della Corte

  1. La sede della Corte e' all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").

  2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sara' in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

  3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 4

Status giuridico e poteri della Corte

  1. La Corte possiede personalita' giuridica internazionale. Essa ha anche la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.

  2. La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

CAPITOLO II GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE
Articolo 5 - Crimini di competenza della Corte
  1. La competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:

    1. crimine di genocidio;

    2. crimini...

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