Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto
finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle
Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
Coming into Force | 20 Luglio 1999 |
Published date | 19 Luglio 1999 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/19/099G0308/ORIGINAL |
Enactment Date | 12 Luglio 1999 |
Official Gazette Publication | GU n.167 del 19-07-1999 - Suppl. Ordinario n. 135 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto
finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle
Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 126 dello
statuto stesso.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000,
si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PREAMBOLO
Gli Stati Parti del presente Statuto,
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanita'
Riconoscendo che crimini di tale gravita' minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,
Affermando che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione Internazionale,
Determinati a porre termine all'impunita' degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,
Rammentando che e' dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,
Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto puo' essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di' competenza degli affari interni di un altro Stato,
Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini piu' gravi motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale,
Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale
Hanno convenuto quanto segue:
E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente che puo' esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.
Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovra' essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
Sede della Corte
La sede della Corte e' all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").
La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sara' in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
Status giuridico e poteri della Corte
La Corte possiede personalita' giuridica internazionale. Essa ha anche la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.
La competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:
crimine di genocidio;
crimini...
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