DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213 - Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell''articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)

Capo I

Riordino degli enti di ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di amministrazione degli enti data la peculiarita' dell'organizzazione dell'ente medesimo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato circa la possibilita', nella fase di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni in quanto si e' accolta una condizione differente, posta sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di amministrazione;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando limiti e metodo della prevista riduzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi del riordino e definizioni

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto, si intendono:

  1. per enti di ricerca: gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

  4. per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5;

  5. per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione stabiliscono che:

    Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della

    Nazione

    .

    Art. 33. - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

    Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    .

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    .

    Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla

    Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il

    Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    .

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

    - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

    concernente: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo

    1997, n. 59,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°

    luglio 1998, n. 151.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre

    1998, n. 439, recante: «Norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.

    297.

    - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15

    marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    15 novembre 1999, n. 268.

    - Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n.

    282.

    - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 612, 613, 614

    e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente:

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

    «612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello

    Stato:

  6. le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

  7. l'art. 4...

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