LEGGE 27 settembre 2007, n. 165 - Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

Coming into Force25 Ottobre 2007
Enactment Date27 Settembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/10/10/007G0180/CONSOLIDATED/20090619
Published date10 Ottobre 2007
Official Gazette PublicationGU n.236 del 10-10-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Riordino degli enti di ricerca

  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

    1. riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, del-l'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attivita' di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilita' del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;

    2. formulazione e deliberazione degli statuti da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimita' e di merito del Ministro dell'universita' e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro dell'universita' e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;

    3. formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita';

    4. affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualita' dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonche' l'efficacia e l'efficienza delle loro attivita' istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;

    5. attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera d);

    6. riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresi' l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunita' scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'universita' e della ricerca;

    7. composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la meta' dei componenti sia di nomina governativa;

    8. adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico...

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