DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007 -, n. 248 - Testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», corredato delle relative note, in S.O. ...

Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, (( missione «Difesa e sicurezza del territorio» )), il programma «Missioni militari di pace», (( nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, (( a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))

Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2007, n. 76.

- Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007, n. 190, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007)»:

1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze.

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- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28

agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in

Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione

1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni

Unite.»:

Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del

Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.

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Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa

Art. 2.

Proroga di termini in materia di difesa

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: (( «Sino all'anno 2016». ))

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: (( «fino all'anno 2015».

3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le unita' produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione.

4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» e' sostituita dalla seguente: «2015»;

  2. all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» e' sostituita dalla seguente: «2015»;

  3. all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2012»;

  4. alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» e' sostituita dalla seguente: «2015». ))

    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», come modificato dalla presente legge:

    Art. 26 (Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica). - 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2008, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla

    Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

    2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.

    3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2

    sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo

    30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo

    30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'art. 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

    .

    - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 31

    (Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento) del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge:

    14. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni...

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