LEGGE 29 marzo 2007, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

Coming into Force01 Aprile 2007
Enactment Date29 Marzo 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/03/31/007G0053/CONSOLIDATED/20100508
Published date31 Marzo 2007
Official Gazette PublicationGU n.76 del 31-03-2007
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: "la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan";

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo";

al comma 3, dopo le parole: "incarichi temporanei di consulenza" sono inserite le seguenti: "o specifiche attivita" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.

6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto";

dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

"8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la...

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