LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

La presente legge di conversione del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, pubblicato nel S.O. n. 30/L alla

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto

2020, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza

note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di

esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali

della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del

26 ottobre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del

testo della presente legge coordinata con il decreto-legge

sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento

ordinario.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104

All'articolo 1:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di cui al presente comma»

al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative » sono sostituite dalle seguenti: « periodi di integrazione relativi»

al comma 7, le parole: «ed e' assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «

tale importo e' assegnato»

al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo 19» e' sostituita dalle seguenti: «articolo 19».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis (Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020"

b) al comma 253, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis".

Art. 1-ter (Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'

c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

.

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « revoca dall'esonero » sono sostituite dalle seguenti: « revoca dell'esonero » e le parole: « del presente decreto » sono soppresse.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»

al comma 5, dopo le parole: «pari a 371,8 milioni di» e' inserita la seguente: «euro».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021"

alla rubrica e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e di contratti di somministrazione».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

Art. 10-bis (Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi). - 1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare marittimo» sono inserite le seguenti: «di Taranto»

al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».

All'articolo 12:

al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»

alla rubrica, la parola: «sportivi» e' sostituita dalle seguenti: «dello sport».

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

Art. 12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91

il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete

2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive

2) al reclutamento e alla...

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