LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Coming into Force19 Dicembre 2018
Published date18 Dicembre 2018
Enactment Date17 Dicembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/12/18/18G00162/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.293 del 18-12-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

All'articolo 1 e' premesso il seguente:

Art. 01 (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019

.

All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata».

All'articolo 2:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"

;

al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del citato decreto» e' inserita la seguente: «legislativo».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a «importo,» sono soppresse;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020

;

al comma 10, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015

;

al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi

;

dopo il comma 24 e' inserito il seguente:

24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019

.

All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE) n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia

;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento»;

alla lettera b), le parole: «di un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia

;

al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto»;

al comma 16, dopo le parole: «in cui e' parte il medesimo ente» sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale».

All'articolo 7:

il comma 1 e' soppresso;

al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi».

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014,».

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

Art. 9 (Irregolarita' formali). - 1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

5. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.

10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto

.

Nel capo I del titolo I, dopo...

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