LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Coming into Force30 Marzo 2019
Enactment Date28 Marzo 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/03/29/19G00034/CONSOLIDATED/20190405
Published date29 Marzo 2019
Official Gazette PublicationGU n.75 del 29-03-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico

.

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» e' inserita la seguente: «cumulativamente»;

al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;

al comma 1, lettera b):

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;

al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;

al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite»;

al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3

;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013

;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa

;

al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;

al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale»;

al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione

;

al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

All'articolo 3:

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;

al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;

al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;

al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;

al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;

al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

All'articolo 4:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo...

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