DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Coming into Force29 Gennaio 2019
Enactment Date28 Gennaio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/CONSOLIDATED/20201230
Published date28 Gennaio 2019
Official Gazette PublicationGU n.23 del 28-01-2019
Capo I Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire cosi' una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonche' ad una piu' efficace gestione delle politiche attive;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalita' di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure gia' adottate;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una piu' efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Reddito di cittadinanza

  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire cosi' una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonche' ad una piu' efficace gestione delle politiche attive;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalita' di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure gia' adottate;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una piu' efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Reddito di cittadinanza

  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.

Art 2.

Beneficiari

  1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

    1. con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

      1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per...

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