L'udienza preliminare

AutoreStefano Ambrogio
Pagine229-243

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@1 L’udienza preliminare

Con la richiesta di rinvio a giudizio del p.m., il soggetto sottoposto alle indagini assume la veste formale di imputato e ha inizio il processo.

Nell’iter ordinario alla richiesta di rinvio a giudizio segue la celebrazione dell’udienza preliminare.

L’udienza preliminare si inserisce ancora nella fase delle indagini preliminari, che si conclude con il decreto che dispone il giudizio, e ne condivide alcuni caratteri. Gli atti di indagine sono, infatti, portati a conoscenza del giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) solo ai fini delle valutazioni da compiere in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio, così come gli accertamenti disposti nel corso dell’udienza preliminare, salvo non si proceda con le forme dell’incidente probatorio, sono utilizzabili solo ai fini dell’emissione del decreto che dispone il giudizio. La dottrina (Cordero, Riccio) sottolinea la funzione fondamentale dell’udienza preliminare nel sistema processuale, in quanto attraverso tale udienza il giudice, in contraddittorio tra le parti, verifica il contenuto e l’utilizzabilità delle fonti di prova indicate, esercitando un controllo effettivo sul corretto esercizio dell’azione penale. Inoltre, sempre nell’ambito della medesima udienza, è possibile accedere ai riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato), al fine di evitare il dibattimento e ottenere un trattamento sanzionatorio premiale. L’istituto in esame, nella sua attuale configurazione, realizza perciò pienamente l’esigenza di sfoltimento dei giudizi, funzionale al maggior impegno che il sistema accusatorio impone al giudice e alle parti nel corso del dibattimento e alla contestuale, insopprimibile esigenza che i processi si concludano in tempi ragionevolmente brevi.

@2 La richiesta di rinvio a giudizio

L’udienza preliminare è introdotta dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal p.m. nella cancelleria del giudice (art. 416 c.p.p.).

I presupposti di validità della richiesta di rinvio a giudizio sono elencati nell’art. 416 c.p.p. In particolare, la richiesta del p.m. è nulla se:

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- non è preceduta dall’avviso della conclusione delle indagini preliminari (Cap. 16, par. 8) e, quindi, anche nei casi in cui l’avviso non sia stato ritual-mente notificato all’indagato o al difensore;

-non è preceduta dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio richiesto dall’indagato; a tale ipotesi va equiparato il caso in cui il p.m. non proceda regolarmente, nel rispetto delle norme di rito (si pensi alla nullità dell’inter-rogatorio per omesso avviso al difensore di fiducia).

Una volta emessa, la richiesta di rinvio a giudizio è irrevocabile (Cass., I, 8-2-2000).

Alla richiesta di rinvio a giudizio devono essere allegati tutti gli elementi raccolti durante le indagini riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio (documentazione relativa alle indagini, verbali degli atti compiuti dinanzi al g.i.p.) compresi i reperti, che tuttavia possono restare custoditi in luogo diverso dalla cancelleria del g.u.p.; così, per esempio, i documenti sequestrati vanno depositati nella cancelleria, mentre i macchinari in sequestro restano affidati materialmente al custode nominato nel corso delle indagini.

La richiesta deve contenere (art. 417 c.p.p.):

-le generalità dell’imputato e della persona offesa;

-il capo di imputazione che deve essere completo di tutti gli elementi, in fatto e in diritto, per permettere all’imputato di comprendere chiaramente la responsabilità a lui imputata. Una contestazione generica lederebbe, infatti, il diritto di difesa, non avendo la parte alcun riferimento per poter dimostrare la propria estraneità o, comunque, per decidere la propria linea di condotta. Si pensi, ad esempio, alla contestazione di concorso nella commissione di un reato senza indicare il ruolo ricoperto dall’imputato, con la conseguenza che egli non può comprendere in che termini deve difendersi e se le fonti di prova sono congrue rispetto all’accusa;

-le fonti di prova: il p.m. deve indicare le fonti di prova, ma sul punto è facile evidenziare che, comunque, gli atti di indagine sono tutti depositati e, pertanto, la violazione di tale requisito non determina alcuna lesione del diritto di difesa, né pregiudica la decisione del giudice;

-la domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio che serve a qualificare l’atto;

-la data e la sottoscrizione che consentono di verificare la provenienza dell’atto dall’organo competente, nonché il rispetto dei termini previsti dall’art. 415 bis c.p.p. per il deposito degli atti presso la segreteria del p.m.

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Il codice elenca i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, ma non prevede alcuna sanzione in caso di loro mancanza. Ciò significa che il g.u.p., nel caso in cui ritenga che la richiesta non sia stata correttamente formulata, non può far regredire il processo dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; tale facoltà è espressamente prevista solo per il mancato rispetto dei presupposti della richiesta indicati dall’art. 416 c.p.p.

Occorre riflettere sulla circostanza che taluni requisiti sono fondamentali per consen-tire lo svolgimento di un corretto contraddittorio e costituiscono elementi essenziali per la validità dell’udienza e del successivo decreto che dispone il giudizio. Infatti, se la persona offesa non è indicata dal p.m. nella richiesta e non le viene notificato l’avviso, l’udienza è nulla (art. 419, 7° comma, c.p.p.), mentre se il g.u.p. riporta nel decreto il capo di imputazione che non è stato formulato secondo i canoni richiesti dalla norma, ovvero in forma chiara e precisa, il decreto è nullo (art. 429 c.p.p.).

Il g.u.p., quindi, qualora la richiesta del p.m. non contenga i requisiti per il corretto svolgimento della udienza, ha il compito di provvedere comunque verificando negli atti la sussistenza dei presupposti per la ritualità dell’udienza, o richiedendo l’integrazione al p.m.

Entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il giu-dice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio. Tra la data del deposito della richiesta e la data dell’udienza non devono comunque trascorrere più di trenta giorni (art. 418 c.p.p.).

Il giudice è, inoltre, tenuto a nominare un difensore d’ufficio all’imputato che, per qualsiasi motivo, ne risulti privo: si pensi al caso in cui il difensore di fiducia sia stato revocato o il difensore d’ufficio, nominato nel corso delle indagini preliminari, abbia rinunciato all’incarico per impedimento personale.

@3 Gli atti introduttivi

L’avviso dell’udienza preliminare deve essere notificato alle parti, a pena di nullità, almeno dieci giorni prima, con tutte le indicazioni utili per consentire la partecipazione (giorno, ora e luogo), nonché con l’allegata richiesta di rinvio a giudizio per dare modo alla parte di predisporre la propria difesa (art. 419 c.p.p.). L’imputato deve essere avvisato che se non compare verrà giudicato in contumacia.

L’omesso avviso all’imputato comporta la nullità assoluta dell’udienza e di tutti gli atti successivi (Cass. S.u. 9-9-2003), in quanto adottati fuori dal corretto instaurarsi del contraddittorio tra accusa e difesa, presupposto fondamentale del giusto processo. Anche l’omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato per l’udienza preliminare è causa di nullità (Cass., III, 17-1-1996).

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L’omesso avviso alla persona offesa, invece, comporta una nullità relativa (Cass., I, 11-7-1995), in quanto tutela un interesse di natura privatistica, per cui unico soggetto legittimato ad eccepirla (prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio)...

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