Il dibattimento

AutoreStefano Ambrogio
Pagine245-255

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@1 La fase dibattimentale

La trasmissione del decreto di citazione a giudizio al giudice competente (tribunale o Corte d’assise) dà inizio alla fase del dibattimento, ossia al giudizio.

Il dibattimento, che è la fase del processo penale che più di ogni altra rispecchia le caratteristiche del sistema accusatorio, a sua volta si suddivide in tre momenti:

-atti preliminari al dibattimento in cui sono consentiti solo provvedimenti motivati dall’urgenza o dalla necessità di regolamentare l’ordinata acquisizione delle prove ovvero dall’opportunità di evitare un dibattimento che già si profila inutile;

-dibattimento, in cui si ha l’istruzione probatoria e la decisione finale;

-atti successivi al dibattimento.

@2 Gli atti preliminari al dibattimento

Durante questa fase, che va dal momento in cui il giudice dibattimentale riceve il decreto che dispone il giudizio all’inizio dell’udienza dibattimen-tale, vengono compiuti una serie di atti diretti ad agevolare il successivo svolgimento del dibattimento.

In particolare:

-presso la cancelleria del giudice va depositato il fascicolo per il dibattimento, formato dal g.u.p.: di questo sia il p.m. che le parti private con i loro difensori, possono prendere visione ed estrarne copia. Le parti private e i difensori possono prendere visione anche del fascicolo del p.m., depositato nella segreteria dello stesso;

-il presidente del tribunale può con decreto modificare la data dell’udienza dibattimentale (fissata dal g.u.p. nel decreto di rinvio a giudizio), anticipandola o posticipandola per giustificati motivi. Il decreto deve essere notificato alle parti;

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- durante il termine per comparire le parti possono prendere visione degli atti e dei documenti del fascicolo del dibattimento ed estrarne copia;

-nei casi urgenti (gli stessi per i quali è ammesso l’incidente probatorio) il presidente del tribunale può disporre a richiesta di parte, l’assunzione di nuove prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. L’assunzione della prova in contraddittorio tra le parti può avvenire, quindi, in particolari casi di urgenza, anche prima della data fissata per l’udienza dibattimentale;

-le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono depositare in cancelleria la lista, almeno sette giorni prima dell’udienza. Il termine è previsto a pena di inammissibilità, nel senso che, se le parti non provvedono tempestivamente, devono essere dichiarate decadute dalla facoltà di depositare la lista dei testimoni, salva la facoltà del giudice di raccogliere d’ufficio le dichiarazioni necessarie ai fini della decisione (art. 507);

-con il deposito della lista, la parte acquista la facoltà di presentare i testimoni e i consulenti tecnici direttamente in dibattimento; le parti possono però chiedere al giudice di eseguire la formale citazione del teste. Se le parti ne fanno richiesta, il presidente del tribunale o della Corte d’assise può autorizzare la citazione dei testi.

Il provvedimento di autorizzazione alla citazione adottato in tale fase, fuori dal contraddittorio delle parti, e sulla base di una lista scritta, magari con riferimento a verbali non conosciuti dal giudice, non può avere valore ai fini della valutazione di ammissibilità della testimonianza richiesta dall’art. 495 c.p.p. Con il deposito in cancelleria della lista dei testi, dei periti e dei consulenti, si realizza comunque una funzione di discovery probatoria: per garantire il pieno contraddittorio si impedisce l’introduzione in dibattimento di prove "a sorpresa" da parte sia dell’accusa sia della difesa. Tutte le prove non indicate nella lista sono inammissibili in dibattimento.

Il giudice ha, altresì, il potere di eliminare le prove testimoniali vietate (si pensi ai casi di segreto professionale, quale ad esempio la testimonianza di un sacerdote sul contenuto della confessione) o manifestamente sovrabbondanti (si pensi, ad esempio, all’indicazione di 10 verbalizzanti che hanno partecipato al medesimo atto di indagine).

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, il giudice ha una limitata conoscenza della vicenda, in quando, nel fascicolo a lui trasmesso, di norma vengono inseriti solo gli atti irripetibili e nessun verbale di sommarie informazioni. Ne consegue che non risulta logicamente possibile una valutazione nel merito prima del dibattimento in contraddittorio tra le parti e, per tale motivo, non è ammissibile una sentenza di proscioglimento nel merito, che presupporrebbe una conoscenza piena delle indagini svolte.

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Tuttavia, tenuto conto della contestazione e degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, il giudice è in condizione di valutare se sono state rispettate le condizioni di procedibilità; così se viene contestato un reato procedibile a querela e la querela non è presente nel fascicolo, il giudice può già valutare che l’azione penale non poteva essere iniziata.

Al fine di snellire l’attività processuale e di ridurre i tempi di decisione, il legislatore consente che, in tali casi, il giudice possa, dopo aver sentito le parti (p.m. e imputato) in camera di consiglio, pronunciare sentenza di non doversi procedere (art. 469 c.p.p.).

Occorre, comunque, che le parti non si oppongano alla pronuncia del proscioglimento, in quanto va garantita, in ogni caso, prevalenza al pieno accertamento della vicenda in dibattimento.

@3 Il dibattimento

Il dibattimento rappresenta la fase del processo, che si svolge dinanzi al...

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