L'efficacia del contratto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine301-314
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Capitolo 26
La forza
di legge
1Principi generali
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L’EFFICACIA DEL CONTRATTO
L’art. 1372 c.c. stabilisce che: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Anche se molto breve, questa norma pone due principi fondamentali in
relazione agli effetti del contratto:
- il contratto ha forza di legge tra le parti. Esso vincola, quindi, in manie-
ra analoga ad una disposizione di legge, coloro che lo hanno stipulato. Tale
vincolo è irretrattabile (o, come pure si dice, irrevocabile) se non per mutuo
consenso (cioè, come vedremo, in virtù di un nuovo accordo tra le stesse
parti) e per le altre cause ammesse dalla legge;
- il contratto non produce effetto rispetto ai terzi. Viene posto, così, il princi-
pio della relatività degli effetti del contratto, il quale, se ha forza di legge
tra le parti, non può in alcun modo vincolare o coinvolgere soggetti che sono
rimasti estranei all’accordo. La sfera giuridica di un soggetto, infatti, è intan-
gibile e, come tale, non può essere modif‌icata da atti di disposizione altrui.
2Effetti del contratto tra le parti
Come abbiamo visto, a seguito della conclusione del contratto, le parti sono
tenute ad osservare quanto in esso stabilito e ad osservarlo esattamente,
proprio come se fosse loro diretto un comando di legge.
Il vincolo che nasce a seguito della stipulazione può essere sciolto solo per
le cause ammesse dalla legge, tra le quali particolare importanza assumono
il mutuo consenso ed il recesso.
a) Il mutuo consenso
Il mutuo consenso (o mutuo dissenso) è un vero e proprio contratto, in
particolare è un nuovo accordo intervenuto tra le parti di un contratto, le

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