Lo scioglimento del contratto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine331-337
331
Capitolo 28
Ambito di
operatività
Lo scioglimento del contratto
1
28
LO SCIOGLIMENTO
DEL CONTRATTO
Nel par. 1 del Capitolo precedente, al f‌ine di distinguere l’invalidità dallo
scioglimento del contratto, abbiamo avuto modo di dire che quest’ultimo
si verif‌ica quando il vincolo tra le parti nasce validamente – in quanto non
presenta alcun vizio originario – ma gli effetti del contratto vengono a ces-
sare in un momento successivo per motivi che riguardano lo svolgimento
del rapporto.
Lo scioglimento del contratto può essere:
- volontario, quando il vincolo si scioglie a seguito di una manifestazione
di volontà delle stesse parti. Ciò accade nelle ipotesi di esercizio del diritto
di recesso ed in caso di mutuo consenso (vedi Cap. 26, par. 2);
- legale, nelle tre ipotesi di risoluzione previste dal codice civile agli artt.
1453 e ss.
2La risoluzione
La risoluzione è un istituto che opera esclusivamente con riferimento ai
contratti a prestazioni corrispettive. In tali contratti, alla prestazione
cui è tenuta una parte corrisponde la prestazione cui è tenuta l’altra parte;
la loro causa, quindi, risiede nella funzione di scambio che sono in grado
di realizzare e, proprio per questo, le reciproche prestazioni si giustif‌icano
l’una con l’altra (cd. sinallagma).
Tutte le ipotesi di risoluzione del contratto sono determinate dal sorgere,
durante lo svolgimento del rapporto, di un difetto del sinallagma. Ad un
certo punto della vita del contratto, cioè, si determina una rottura della
reciprocità delle prestazioni, di modo tale che l’una non è più giustif‌icata
dall’esistenza dell’altra.
Ciò può avvenire:
- perché una delle parti non adempie gli obblighi nascenti dal contratto (cd.
risoluzione per inadempimento);

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