Gli elementi accidentali del contratto
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 295-299 |
295
Capitolo 25
Condizione
sospensiva e
risolutiva
Gli elementi accidentali del contratto
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GLI ELEMENTI ACCIDENTALI
DEL CONTRATTO
Gli elementi accidentali del contratto possono essere definiti come parti-
colari clausole accessorie che non devono necessariamente essere inserite
nell’accordo tra le parti, ma che possono essere utilizzate dai privati per ade-
guare alle proprie esigenze lo schema contrattuale previsto dal legislatore.
Gli elementi accidentali che possono essere inseriti in qualsiasi contratto
sono la condizione (con la quale le parti collegano gli effetti del contratto
al verificarsi o al non verificarsi di un certo avvenimento) e il termine (con
il quale le parti stabiliscono da quale momento, per quanto tempo o fino a
quando il contratto avrà efficacia).
Un ulteriore elemento accidentale, l’onere, può essere inserito solo nei con-
tratti a titolo gratuito e nel testamento e consiste in un peso imposto al
destinatario della liberalità.
2La condizione
L’art. 1353 c.c. stabilisce che le parti possono subordinare l’efficacia o la risolu-
zione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
La condizione, pertanto, può essere definita come un avvenimento futuro ed
incerto dal cui verificarsi (o non verificarsi) dipende il prodursi degli effetti
del contratto (cd. condizione sospensiva) oppure il venir meno degli effetti
già prodottisi (cd. condizione risolutiva).
Tizio, ad esempio, acquista un immobile a Milano a condizione che venga
trasferito per lavoro in quella città. In questo caso, il trasferimento a Milano
“condiziona” il verificarsi degli effetti del contratto: se Tizio sarà trasferito, il
contratto produrrà i suoi effetti, ossia si verificherà il passaggio della proprietà
del bene verso il pagamento del prezzo; se, invece, Tizio non sarà trasferito, il
contratto non produrrà alcun effetto e il bene rimarrà di proprietà dell’alie-
nante. Si tratta di una tipica ipotesi di condizione sospensiva, perché gli effetti
del contratto restano, appunto, “sospesi” fino al verificarsi della condizione.
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