Fatti, atti e negozi giuridici

AutoreStefano Ambrogio
Pagine251-258
251
Capitolo 21
Fatto
giuridico in
senso stretto
Fatto
giuridico
21
FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
1I fatti e gli atti giuridici
Il diritto non prende in considerazione tutti i comportamenti umani. Molte
azioni, pur essendo importanti sotto molteplici aspetti, sono del tutto ir-
rilevanti per l’ordinamento giuridico: così, ad esempio, cedere il passo ad
una persona anziana è segno di rispetto ed è rilevante da un punto di vista
sociale, ma non produce effetti nel campo del diritto.
Quando, invece, un determinato evento produce effetti giuridici, cioè effetti
che sono considerati e regolati dal diritto, siamo di fronte ad un fatto giu-
ridico. Con tale espressione, quindi, si indica qualsiasi fatto al quale una
norma giuridica collega un determinato effetto.
All’interno dei fatti giuridici si distingue ulteriormente tra fatti giuridici in
senso stretto e atti giuridici.
I fatti giuridici in senso stretto sono tutti quegli eventi naturali, indipen-
denti dalla volontà dell’uomo, che producono conseguenze giuridiche.
La morte, ad esempio, produce l’aper tura della successione del defunto e il
passaggio dei suoi beni agli eredi; il crollo di un edif‌icio può determinare la
responsabilità del proprietario per i danni causati (art. 2053 c.c.).
I fatti giuridici in senso stretto, quindi, sono presi in considerazione dall’ordina-
mento da un punto di vista oggettivo: la morte produce l’apertura della successio-
ne per il semplice fatto di essersi oggettivamente verif‌icata, non essendo rilevante
se essa è dovuta a cause naturali o alla condotta di un terzo. Un fatto giuridico in
senso stretto è, ad esempio, il decorso del tempo, che provoca importanti conse-
guenze in ordine alla prescrizione e alla decadenza (vedi Cap. 4, par. 6 e 8).
Negli atti giuridici, invece, è rilevante l’aspetto soggettivo in quanto sono
def‌initi tali tutti i comportamenti umani volontari e consapevoli che han-
no conseguenze giuridiche.
Atto giuridico è ogni comportamento che la legge prende in considerazione
in quanto riferibile, imputabile ad una persona come sua propria azione e
che costituisce il presupposto per il verif‌icarsi di conseguenze giuridiche.
Gli atti giuridici si distinguono a loro volta in:
- atti giuridici in senso stretto: sono gli atti giuridici le cui conseguenze
non dipendono dalla volontà di chi li compie, ma da una espressa di-
Atto
giuridico

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