Il contratto e l'autonomia contrattuale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine259-268
259
Capitolo 22
Patrimo-
nialità
Negozio
bilaterale o
plurilaterale
1Il contratto
22
IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA
CONTRATTUALE
La nozione di contratto è delineata dall’art. 1321 c.c., ai sensi del quale il
contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto, dunque, è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale
tramite il quale le parti possono:
- creare un nuovo rapporto giuridico;
- modif‌icare un rapporto giuridico preesistente;
- porre f‌ine ad un rapporto giuridico già esistente.
L’art. 1173 c.c., come sappiamo, inserisce il contratto tra le fonti delle obbligazioni, insie-
me ai fatti illeciti e agli altri fatti o atti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento
giuridico. La def‌inizione di contratto fornita dall’art. 1321 c.c., come evidenziato dalla
dottrina (Gazzoni, Sacco), risente fortemente dello stretto collegamento instaurato con
il citato art. 1173 c.c. e pone in ombra il fatto che esistono contratti che invece di costitui-
re, regolare o estinguere un rapporto giuridico determinano l’immediato trasferimento
di diritti: si tratta dei cd. contratti ad effetti reali o traslativi (vedi Cap. 26 par. 3).
È stato però evidenziato, a tale proposito, che anche il contratto che trasferisce un di-
ritto reale modif‌ica un assetto di interessi preesistente e dunque lo stesso determina
un “regolamento” di un rapporto giuridico (Galgano).
Oltre che per la sua struttura necessariamente bilaterale o plurilaterale, il
contratto si caratterizza per la sua patrimonialità, nel senso che esso ha
necessariamente ad oggetto un rapporto giuridico suscettibile di valutazione
economica; non ogni accordo giuridicamente rilevante, dunque, può essere
qualif‌icato come un contratto: il matrimonio, ad esempio, avendo ad oggetto
un rapporto di carattere personale, non rientra nella categoria del contratto,
ma nella più ampia categoria del negozio giuridico.
Il Titolo II del Libro IV del codice civile contiene una disciplina di caratte-
re generale che si applica a tutti i contratti.
Lo stesso codice civile regolamenta, poi, una serie di singoli tipi di contratto,
la maggior parte dei quali sono previsti nel Titolo III del Libro IV (si tratta,
ad esempio, della compravendita, della permuta, della locazione, del mutuo,

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