Gli elementi del contratto: l'accordo

AutoreStefano Ambrogio
Pagine269-286
269
Capitolo 23
Volontà
Soggetti
1L’accordo
23
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO:
LACCORDO
L’accordo è il primo dei requisiti del contratto indicati dall’art. 1325 c.c. e
può essere qualif‌icato come l’incontro delle volontà delle parti f‌inaliz-
zato alla costituzione, modif‌icazione o estinzione di un rapporto giuridico
patrimoniale.
Il requisito dell’accordo – che è, dunque, scambio e convergenza di ma-
nifestazioni di volontà tra due o più parti – può essere scomposto in due
aspetti: i soggetti e la volontà da questi manifestata (Iudica-Zatti).
I soggetti che assumono il ruolo di parte devono essere titolari della capacità
di contrarre, la quale – consistendo nell’idoneità a compiere atti produttivi
di effetti giuridici – è, in sostanza, un aspetto della capacità di agire.
La volontà, elemento essenziale di tutti i negozi giuridici, per assumere
rilevanza per l’ordinamento giuridico deve essere manifestata all’esterno.
Solo se dichiarata, cioè portata a conoscenza degli altri individui, infatti, la
volontà determina le conseguenze giuridiche ad essa connesse, in funzione
di un criterio di responsabilità sociale in base al quale ognuno rimane
vincolato alle conseguenze dei propri comportamenti volontari.
La volontà può essere manifestata in modi diversi e si distingue, a tale pro-
posito, tra:
- manifestazione espressa di volontà, quando la stessa è dichiarata all’ester-
no, in qualsiasi modo ciò avvenga, quindi per iscritto, a parole o anche a gesti;
- manifestazione tacita di volontà, quando una persona si compor ta in un
modo che presuppone logicamente la volontà di concludere il contratto. In que-
sto caso, quindi, non vengono utilizzati tutti quei mezzi che hanno solitamente lo
scopo di esprimere la propria volontà (le parole, gli scritti e i gesti di cui abbiamo
detto prima), ma si tiene un comportamento che, secondo il comune modo di
pensare e di agire o in virtù di una disposizione di legge, implica necessariamente
un determinato volere. Tale comportamento è def‌inito concludente.
La manifestazione tacita di volontà presuppone in ogni caso un comportamento
che – per legge o in virtù dell’interpretazione che se ne dà – rileva quale segno di
consenso e, pertanto, va tenuta distinta dal semplice silenzio (vedi par. 2).
Manifestazio-
ne espressa
e tacita
IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO
Parte I
270
Accettazione
Proposta
2La conclusione del contratto
Il contratto si conclude, normalmente, con l’incontro di due manifestazioni
di volontà, la proposta – manifestazione di volontà aperta all’adesione del
destinatario – e l’accettazione – atto di accoglimento della proposta – le
quali possono essere contestuali, se il contratto è stipulato tra persone pre-
senti, oppure possono essere compiute in momenti diversi, qualora la con-
trattazione avvenga tra persone lontane (Bianca).
La proposta è la dichiarazione recettizia mediante la quale una parte mani-
festa all’altra l’intenzione di concludere un contratto; deve essere completa,
nel senso che deve indicare quanto meno il contenuto essenziale del con-
tratto che si intende concludere.
L’accettazione è la dichiarazione, anch’essa recettizia, mediante la quale la
parte cui era diretta la proposta manifesta la propria volontà di accoglierla
e di concludere il contratto.
L’accettazione deve essere:
- conforme alla proposta, ossia del tutto corrispondente a quest’ultima.
Quando l’accettazione non è conforme, essa equivale a nuova proposta, con
la conseguenza che il contratto può ritenersi concluso solo nel momento in
cui la parte che ha accettato con modif‌iche l’originaria proposta abbia, a
sua volta, avuto conoscenza dell’accettazione dell’originario proponente;
Le modif‌iche apportate alla proposta valgono come nuova proposta anche se sono
vantaggiose per il proponente. Tuttavia, secondo alcuni, non può escludersi la conclu-
sone del contratto qualora le modif‌iche contenute nell’accettazione non contrastino
in modo signif‌icativo con l’assetto di interessi predisposto dal proponente (Bellelli).
In ogni caso, deve escludersi che i chiarimenti contenuti nell’accettazione, con i quali
si precisi il signif‌icato del testo contrattuale, costituiscano variazioni della proposta.
- tempestiva, in quanto deve giungere a conoscenza del proponente nel
termine stabilito nella proposta o, in mancanza, nel termine normalmente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. L’accettazione
tardiva è ineff‌icace, a meno che il proponente non intenda considerarla eff‌i-
cace (art. 1326 c.c.) dandone, in tal caso, immediato avviso all’altra parte.
Il silenzio, di regola, non può valere come accettazione e, pertanto, nel mondo
del diritto non è vero che “chi tace acconsente”. Aff‌inché il silenzio possa as-
sumere il valore negoziale di accettazione della proposta, occorre che la legge
attribuisca all’inerzia del soggetto il valore di consenso, oppure che, tenuto

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