L'assetto applicativo

AutoreVentura, Nicoletta
Pagine195-248
CAPITOLO QUARTO
L’ASSETTO APPLICATIVO
Sommario: 1. I criteri legislativi di definizione del contesto applicativo della metodologia
investigativo-simulata: distinzione tra perpetrazione del reato in forma «pulviscolare»
ovvero «ad arcipelago». 2. Le materie interessate dalla pratica dell’investigazione
under cover. 3. Segue. Cenni su alcuni casi di risoluzioni conformi riscontrati nella
concreta esperienza investigativa. 4. Attività investigativa simulata e strategie legisla-
tive di contrasto del fenomeno terroristico-transfrontaliero: dalle connotazioni sostan-
tive della fenomenologia criminosa ai tratti peculiari del sistema repressivo statuale.
5. Segue. Le manifestazioni concrete di estrinsecazione dell’attività sotto copertura
della polizia giudiziaria. 6. Segue. Rilievi teleologici. 7. Investigazioni dissimulate e
criminalità organizzata: ratio della previsione delle operazioni sotto copertura della
polizia giudiziaria in subiecta materia. 8. Segue. I presupposti di legittimazione delle
operazioni under cover dell’organo di polizia nel procedimento penale per delitti del
crimine organizzato. 9. Segue. L’adottabilità della tecnica dell’investigazione dissi-
mulata quale ultronea attestazione della specialty del modello processuale antimafia.
10. Segue. Spunti per una possibile sistemazione della procedura penale antimafia.
1. I criteri legislativi di definizione del contesto applicativo
della metodologia investigativo-simulata: distinzione tra
perpetrazione del reato in forma «pulviscolare» ovvero
«ad arcipelago».
L’adozione del metodo investigativo-simulato può interessare sia
l’accertamento di fatti di reato riconducibili al fenomeno criminoso –
denito in dottrina – «pulviscolare» che a quello cosiddetto «ad
arcipelago»434. La prima delle forme malavitose testè menzionate si
caratterizza per il modo di delinquere sregolato, estemporaneo e dun-
que, disorganizzato, dal momento che pare difettare il requisito della
434 La distinzione tra organizzazioni malavitose di tipo pulviscolare e quelle cosiddette «ad
arcipelago» risale a GIORDANO, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del Pubblico Ministe-
ro e della Polizia giudiziaria, cit., 72, il quale, per di più, precisa che le prime sarebbero carat-
terizzate da azioni contra legem – per così dire – estemporanee.
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stabilità organizzativa, ergo l’esistenza di un persistente apparato logi-
stico di supporto alla realizzazione dell’attività delittuosa program-
mata435. Per meglio dire, al riguardo, sembra riscontrarsi un intento
criminoso nalizzato alla esclusiva realizzazione di un determinato
crimine – riguardo al quale si legittima l’impiego della tecnica investi-
gativa under cover -, senza implicare una stabile organizzazione crimi-
nosa che lo annoveri nel relativo programma contra legem ovvero co-
stituitasi per perseguire un tale scopo illecito; in denitiva, pare
registrarsi una certa “occasionalità” delinquenziale, circoscritta alla
perpetrazione del solo reato per cui si procede.
Per converso, l’ulteriore evenienza criminosa prospettata sottende
un’organizzazione stabile di mezzi e forze umane e quindi, l’esistenza
di una vera e propria associazione criminale dedita alla perpetrazione
di attività delittuosa, a sua volta, diretta al perseguimento di un preciso
ne ultimo, quello rappresentato dal garantire, nel tempo, la sussi-
stenza e l’operatività del sodalizio incriminato; il che costituisce un
fattore differenziatore di non poco momento, atteso che il delinquere
in tal modo tende – ex se – ad amplicare le potenzialità aggressive e
ad ampliare i margini di vericazione degli eventi offensivi auspicati.
L’individuazione delle indicate forme malavitose è funzionale alla
comprensione del metodo compilativo adottato dal legislatore in mate-
435 In verità, tali connotazioni si rinvengono procedendo a contrario, vale a dire muovendo
dalla considerazione delle peculiarità presentate dal sodalizio organizzato ed in particolare,
dalla insussistenza delle medesime caratteristiche riguardo al fenomeno dell’associazionismo
criminoso di tipo pulviscolare. In ogni caso, sulle connotazioni dell’associazione di tipo mafio-
so – quali specificate dall’allora vigente testo dell’art. 416 bis c.p. –, esempio tipico di crimine
organizzato, in dottrina, SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 5a ed., Padova, 1997,
116, secondo cui la costituzione del sodalizio mafioso e la persistenza del pactum sceleris do-
vrebbero essere temporalmente individuabili in un – benché minimo – periodo, nel quale si ri-
scontri una situazione di permanente offensività del bene protetto: in particolare, l’anzidetta
permanenza si protrae sino al recesso volontario dall’affiliazione alla consorteria ovvero sino
all’estromissione da parte del clan, nonché per effetto della pronuncia di una sentenza di con-
danna. A tale ultimo riguardo, in giurisprudenza, Cass., sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, in
C.E.D. Cass., n. 196263; nello stesso senso, Cass., sez. V, 8 aprile 1998, Di Caro, in Cass. pen.,
1999, 3118, secondo cui la «permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione
della libertà personale dell’indagato, ovvero con la sentenza anche non irrevocabile che ne ri-
conosca la responsabilità. Pertanto la successiva condotta, anche se non separabile dalla prece-
dente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma. A maggior ragione ciò si veri-
fica se l’imputato sia stato assolto, in quanto mancando un giudizio di responsabilità in ordine
alla condotta criminosa addebitatagli, questa deve ritenersi “tamquam non esset”». Analoga-
mente, Cass., sez. I, 14 aprile 1995, Mastrantuono, in Cass. pen., 1996, 353; in tale occasione,
i giudici di legittimità hanno affermato che l’emissione di una «sentenza di condanna, pur non
irrevocabile, interrompe la permanenza del reato associativo. Pertanto, esso può essere ulterior-
mente contestato sempre che sussistano elementi indizianti il pactum sceleris, con riferimento
al vincolo tra il singolo associato e il sodalizio crimiinale, e l’affectio societatis, in relazione
alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione criminosa e di innestare la pro-
pria condotta nell’assetto organizzativo di essa».
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ria di operazioni sotto copertura e soprattutto, delle ragioni che hanno
indotto a riconnetterne l’applicabilità soltanto a determinati reati piut-
tosto che ad altri, nonché ad accomunare – sotto tale prolo – due fe-
nomenologie delinquenziali disparate fra loro per aspetti signicativi
– come si è potuto constatare -.
In verità, il trait d’union tra le due distinte evenienze di realizza-
zione del crimine – quali innanzi specicate – e nel contempo, la ratio
del superamento delle relative diversità strutturali sembra individuarsi
nella gravità dei reati interessati e nella conseguente complessità che
caratterizza la fase delle relative indagini: sia i fatti criminosi436 di per
sé gravi che quelli resi tali dalla relativa perpetrazione in forma orga-
nizzata sono causa di allarme sociale diffuso, in ragione della relativa,
intrinseca pericolosità, nonché della crescente diffusività.
Pertanto, al riguardo, si avverte il bisogno di intensicare la rispo-
sta repressiva statuale, corroborandola con strumenti legali di più ef-
cace riscontro probatorio: è il caso dell’espletamento di atti under co-
ver dell’organo di polizia, il quale si innesta in (più) complesse ed
articolate strategie normativo-repressive, abbinandosi ad ulteriori tec-
niche di controllo e concorrendo con esse ad arginare l’insorgenza o la
diffusione di peculiari fenomeni criminosi.
La validità di una simile strategia di contrasto rende più difcoltosa
– quanto meno a livello potenziale – l’attuazione di ogni proposito
delinquenziale, costituendo un impedimento per l’inizio o per il com-
pletamento dell’azione illecita, dal momento che il controllo mimetiz-
zato di soggetti e situazioni “a rischio” anticipa – compromettendola
– l’attivazione per la perpetrazione di una actio contra legem.
2. Le materie interessate dalla pratica dell’investigazione
under cover.
La pratica della simulazione investigativa interessa settori criminali
determinati. Nello specico, essi si individuano in particolari contesti
normativi, tra cui – in primis bisogna menzionare la materia antidroga,
da reputarsi disciplina antesignana per ciò che concerne l’espressa previ-
sione della possibilità di impiego del metodo under cover; infatti, la legit-
timazione in ordine all’espletamento di attività di investigazione simulata
da parte della polizia giudiziaria si rinviene, in modo esplicito – per la
prima volta – nel testo dell’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
nella relativa formulazione originaria, in tale aspetto avallata dalla novella
436 Al riguardo, è il caso di rilevare che trattasi sempre di delitti.

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