DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Coming into Force01 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/10/16/073U0598/CONSOLIDATED/19860619
Published date16 Ottobre 1973
Enactment Date29 Settembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art 2.

Soggetti passivi

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone:

  1. le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita';

  2. gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni senza personalita' giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;

  3. gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

  4. le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica, comprese le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale.

Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attivita' indicate nell'art. 51 del predetto decreto.

L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attivita' effettivamente esercitata.

Art 3.

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.

Art 4.

Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24.

Il periodo d'imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o e' determinata in due o piu' anni il periodo d'imposta e' costituito dall'anno solare.

Art 5.

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto e' stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.

Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della societa' o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.

Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.

Art 5.

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto e' stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto.

Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della societa' o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto.

Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.

Art 6.

Deduzioni dal reddito complessivo

Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti.

Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico e archeologico sostenute ai sensi dell'art. 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in quanto siano rimaste effettivamente a carico del contribuente e in ogni caso per non piu' del 75% del loro ammontare.

L'imposta locale sui redditi non e' deducibile.

Art 6.

Deduzioni dal reddito complessivo

Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti.

((Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione affluiscono, nella loro...

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