DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Coming into Force01 Gennaio 1974
Published date16 Ottobre 1973
Enactment Date29 Settembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/10/16/073U0597/CONSOLIDATED/19880314
Official Gazette PublicationGU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art 2.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'art. 4.

Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.

I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art 2.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, .... (6)

Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.

I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art 3.

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati ai sensi degli articoli 4 e 5, ed esclusi quelli sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Art 3.

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Art 4.

Redditi altrui

Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri:

  1. i redditi della moglie, eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata;

  2. i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;

  3. i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilita' o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N.576

Art 4.

Coniugi e figli minori.

((Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

  1. i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

  2. i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

  3. i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare)).

Art 5.

Redditi prodotti in forma associata

I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun...

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