DECRETO 6 agosto 2002, n. 205 - Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro; Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, e' stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"; Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n.

383; Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101", cosi' da consentirne, tra l'altro, una periodicita' settimanale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Modifica della scommessa "Formula 101" 1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 e' sostituito dal seguente

"Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1.

E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101 , collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.".

2. All'articolo 11 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente

    "1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101 e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente

    "2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente."; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente

    "5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente

    "6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133."; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente

    "7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101 , secondo le modalita' stabilite dal presente capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.".

    3. L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente

    "Art. 12 (Caratteristiche della scommessa). 1. - La scommessa "Formula 101 consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e' quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo e' pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.".

    4. L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente

    "Art. 13 (Modalita' di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

    2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e' considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

    3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile e' pari a "8 .

    4. Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture o di due o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terra' conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

    5. Il montepremi e' costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

    6. Il montepremi e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente

  2. quaranta per cento alla categoria ORO; b) trenta per cento alla categoria ARGENTO; c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

    6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

    7. In...

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