DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 496 - Disciplina delle attivita' di giuoco

Coming into Force23 Maggio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/05/22/048U0496/CONSOLIDATED/20011229
Enactment Date14 Aprile 1948
Published date22 Maggio 1948
Official Gazette PublicationGU n.118 del 22-05-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: Art. 1.

L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

Art 2.

L'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale puo' effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalita' della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

Art 3.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

Art 4.

Chiunque eserciti una delle attivita' disciplinate nel presente decreto, senza averne ottenuta la gestione a norma dell'art. 2, o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino ad un milione di lire.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989, N.401.

Art 5.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

Art 6.

E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1, qualora siano connesse con...

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