Art
1.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa
E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte e operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.
Art
1.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa
E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi. 3
Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte e operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI. 3