DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 346 - Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

Coming into Force28 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/27/000G0397/CONSOLIDATED/20010127
Enactment Date24 Novembre 2000
Published date27 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.277 del 27-11-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la continuita' della percezione di un reddito in situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali, nonche' in materia di lavori socialmente utili, al fine di consentire la continuita' delle attivita' e delle correlate prestazioni individuali nella fase, in corso di realizzazione, degli interventi volti a dare soluzione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una piu' diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversita' delle realta' interessare;

Ritenuta, la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di formazione continua;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1o dicembre 2000 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.

  1. Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.

  2. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:

    1. quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri;

    2. quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nel limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".

  5. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

    1. il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

    2. il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;

    3. il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unita', nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;

    4. il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;

    5. il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni;

    6. il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;

    7. i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;

    8. i trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;

    9. i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

  6. Ai lavoratori gia' dipendenti da societa' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle societa' di cui al predetto articolo 62, comma 1, lettera c), e' concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unita', nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.

  7. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001". I relativi benefici sano concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.

  8. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori gia' beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.

  9. L'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile...

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