DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81 - Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Coming into Force22 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/07/000G0121/CONSOLIDATED/20021231
Enactment Date28 Febbraio 2000
Published date07 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.82 del 07-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Enti utilizzatori

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attivita' diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 3.

  2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra piu' enti in base alla vigente normativa, la possibilita' di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attivita' e' collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attivita'.

Art 2.

Definizione dei soggetti utilizzati

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

  2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

    1. i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti

      dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto

      legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

    2. i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

      modificazioni;

    3. i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi

      dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e

      successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21

      maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio

      1998, n. 141;

    4. i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi

      dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e

      successive modificazioni;

    5. i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.

      468 del 1997, e successive modificazioni;

    6. i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

  3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attivita' socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilita' in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonche' dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

Art 3.

Attivita' socialmente utili

  1. Le attivita' in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

    1. quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e

    successive modificazioni; b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione; c) i trasporti e la connessa logistica. Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivita' in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

  2. Le regioni possono individuare attivita' aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attivita'.

  3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attivita' di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Art 4.

Disciplina della prestazione in attivita' socialmente utili

  1. L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili.

  2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.

Art 5.

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

  1. Al fine di proseguire le attivita', secondo le modalita' di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3, deliberano: a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

    1. le attivita' espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;

    2. le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attivita' da svolgere; d) la localita' e la sede di svolgimento delle attivita';

    3. la durata dell'attivita' cosi' come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto; f) le modalita' organizzative delle attivita';

    4. l'eventuale quantita' di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico; h) le forme assicurative attivate;

    5. il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attivita' svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del

      presente comma;

    6. l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

    7. l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

  2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

  3. In caso di mutamento di attivita' ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle...

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