VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, col seguente titolo: « Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' », e con le seguenti modificazioni:
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.
Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita':
1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purche' ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialita' e la natalita';
2° i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purche' per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta
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All'art. 5, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente terzo comma:
Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria
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All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono aggiunte le altre: « e sentite le Associazioni professionali interessate ».
L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo...