LEGGE 6 luglio 1939, n. 1272 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria

Coming into Force07 Settembre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/09/07/039U1272/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date06 Luglio 1939
Published date07 Settembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.209 del 07-09-1939
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, col seguente titolo: « Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' », e con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita':

1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purche' ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialita' e la natalita';

2° i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purche' per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta

.

All'art. 5, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente terzo comma:

Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria

.

All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono aggiunte le altre: « e sentite le Associazioni professionali interessate ».

L'art. 8 e' sostituito dal seguente:

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo...

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