Applicazione, interpretazione e integrazione della norma giuridica

AutoreStefano Ambrogio
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@1 L’entrata in vigore delle norme giuridiche

Il procedimento di formazione di una legge si perfeziona a seguito dell’approvazione della stessa da parte del Parlamento e della sua promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, il quale, controfirmandola, ufficialmente ne afferma l’esistenza nell’ordinamento giuridico.

Affinché la legge entri in vigore divenendo vincolante per tutti, è necessaria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo della quale i cittadini vengono informati dell’esistenza della legge. L’obbligo della pubblicazione è sancito dall’art. 73 Cost., in base al quale "le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso". Le modalità della pubblicazione sono disciplinate dal Testo Unico approvato con d.P.R. 28-12-1985, n. 1092 e dal regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 14-3-1986, n. 217.

La pubblicazione avviene attraverso l’inserzione del testo normativo statale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, inserzione che viene curata dal Ministero della giustizia entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto. Per i provvedimenti normativi diversi dalla legge dello Stato è prevista la pubblicazione in diversi atti ufficiali: ad esempio, le leggi regionali vengono pubblicate nei bollettini ufficiali delle Regioni e le norme comunitarie nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, il testo normativo entra ufficialmente in vigore. Il periodo intermedio tra la pubblicazione e l’entrata in vigore è definito vacatio legis (vacanza, assenza della legge) ed è questo il termine concesso a tutti i cittadini per venire a conoscenza della nuova disposizione ed eventualmente adeguarvisi.

Tale periodo, però, non è perentorio: può, infatti, essere abbreviato (per provvedimenti particolarmente importanti ed urgenti) o allungato (in caso di provvedimenti particolarmente complessi e articolati, come ad esempio i codici).

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@2 L’efficacia della legge nel tempo

Divenuta efficace una nuova norma di legge, sorge il problema di stabilire la sorte di quelle situazioni giuridiche createsi prima dell’introduzione della nuova normativa e che dunque potrebbero venire a trovarsi in contrasto con essa. L’art. 11 disp. prel. c.c. sancisce a tale proposito il principio di irretroattività delle leggi, in base al quale la legge non può regolare situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore.

La motivazione di tale disposizione risiede nella necessità fondamentale di garan-tire la certezza del diritto: spesso, infatti, accade che sorgano gravi dubbi sulla necessità di applicare la vecchia o la nuova disciplina. E così, per evitare fraintendimenti, molti testi normativi prevedono anche disposizioni transitorie, destinate a regolare il "passaggio di consegne" dalla vecchia alla nuova disciplina.

Il principio dell’irretroattività delle leggi non trova sempre applicazione. Il legislatore, infatti, può ritenere opportuno far retroagire gli effetti di una nuova legge alle situazioni createsi nel periodo antecedente alla sua emanazione. Fanno, anzi, eccezione al suddetto principio e sono normalmente retroattive le norme penali che stabiliscono sanzioni più leggere rispetto al passato o addirittura non riconoscono più come punibile una certa condotta.

Le...

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