Le fonti del diritto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine25-31

Page 25

@1 Fonti di cognizione e fonti di produzione

Il termine fonte del diritto ha un duplice significato:
per fonte si intendono i testi che contengono le norme giuridiche (cd. fonti di cognizione) tramite i quali il cittadino ha la possibilità di conoscere l’esistenza e il contenuto della norma (Gazzetta Ufficiale, codici, testi unici ecc.);
per fonte si intendono anche gli atti o i fatti idonei a produrre norme giuridiche, ossia capaci di innovare il diritto oggettivo (Barile). Solo queste (cd. fonti di produzione) sono in realtà vere e proprie fonti del diritto in quanto solo da esse traggono origine le norme giuridiche.

L’espressione fonti di cognizione, dunque, si riferisce al momento della conoscenza o conoscibilità della norma giuridica, mentre l’espressione fonti di produzione si riferisce al momento della creazione della norma giuridica stessa.

@2 Le fonti del diritto italiano e la gerarchia delle fonti

L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile afferma che sono fonti del diritto:
le leggi;
i regolamenti;
le norme corporative;
gli usi.

Tali fonti sono poste le une rispetto alle altre in un ordine rigorosamente gerarchico, nel senso che la fonte gerarchicamente inferiore non può dettare una regola che si ponga in contrasto con altra regola dettata da una fonte gerarchicamente superiore. Si parla, a tale proposito, di gerarchia delle fonti del diritto, la quale può essere definita come "l’ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza" (Bianca).

Page 26

L’art. 1 disp. prel. c.c., però, deve ritenersi una norma in parte superata, in quanto, dopo l’entrata in vigore del codice civile, è stata approvata la Costituzione italiana (nel 1948), sono nate le Comunità Europee ed è venuto meno l’ordinamento corporativo.

Quando il codice civile fu approvato, nel 1942, l’Italia era ancora sotto il regime fascista durante il quale furono create le Corporazioni, cioè associazioni rappresentative di diversi interessi professionali (una sorta di sindacati che raggruppavano imprenditori e lavoratori). Quando il regime fascista cadde, le Corporazioni e le norme corporative - che erano norme in materia di lavoro - furono soppresse e le stesse, dunque, non possono attualmente essere incluse tra le fonti del diritto.

L’elencazione (e la gerarchia) delle fonti va, dunque, riscritta - sulla base del nuovo ordinamento costituzionale ed in funzione degli impegni dello Stato italiano in ambito comunitario - nel modo che segue.

@@a) La Costituzione e le leggi costituzionali

Il vertice della gerarchia delle fonti è rappresentato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, cioè dalle leggi approvate dal Parlamento seguendo lo speciale procedimento di cui all’art. 138 Cost.

La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la carta fondamentale che regola l’organizzazione statale ed istituzionale del nostro Paese. In essa sono affermati quei principi di libertà ed eguaglianza soppressi durante il regime fascista.

Essa è al vertice della gerarchia delle fonti del diritto in quanto nessuna legge ordinaria, nessun atto avente valore di legge, nessun regolamento, nessuna consuetudine può modificare i principi costituzionali o dettare una regola in violazione di quanto disposto dalla Costituzione o da una legge costituzionale. In sostanza, tutte le norme del nostro ordinamento devono conformarsi ai principi sanciti dalla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT