Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive

AutoreStefano Ambrogio
Pagine41-54

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@1 Il rapporto giuridico

Si definisce rapporto giuridico ogni relazione, intercorrente tra due o più soggetti, regolata dal diritto.

Qualsiasi norma giuridica determina il sorgere di un rapporto giuridico, il quale può presentarsi più o meno complesso. L’art. 147 c.c., ad esempio, nel disciplinare i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, stabilisce che entrambi i coniugi sono obbligati a mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; tale disposizione colloca i soggetti coinvolti nel rapporto giuridico (genitori e figli) in una precisa posizione: i genitori sono tenuti a comportarsi in un certo modo; i figli possono pretendere dai genitori un comportamento a loro favorevole.

A volte, il rapporto giuridico concreto è soltanto eventuale. È quanto accade, ad esempio, nell’ambito dei diritti reali, laddove vi sono, da un lato, il titolare del diritto su un bene e, dall’altro, tutti i membri della comunità, i quali sono tenuti ad astenersi dal turbare tale diritto (l’obbligo su di loro gravante ha, dunque, un contenuto negativo). In questo caso, non sussiste un rapporto tra soggetti, data l’indeterminatezza del soggetto passivo, ma solo una relazione tra il titolare del diritto ed il bene (Gazzoni); un vero e proprio rapporto giuridico si verrà a creare solo qualora uno o più soggetti determinati si opporranno all’esercizio della supremazia spettante al titolare del diritto.

Il rapporto giuridico, dunque, pone ciascuno dei soggetti coinvolti, come abbiamo visto, in una determinata posizione, la quale viene qualificata come situazione giuridica soggettiva. Più precisamente, si parla di:
situazione giuridica soggettiva attiva, per fare riferimento alla posizione in cui si trova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto nel rapporto;
situazione giuridica soggettiva passiva, per fare riferimento alla posizione della parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato nel rapporto.

Parte della dottrina contesta la tradizionale costruzione del rapporto giuridico come rela zione tra soggetti, in quanto vi sono molteplici ipotesi nelle quali mancano due soggetti, ma sono già individuati due interessi e quindi due situazioni soggettive.

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una situazione soggettiva, infatti, può essere momentanea mente senza soggetto o anche priva di soggetto determinabile a priori (è il caso, ad esempio, della promessa al pubblico, nella quale le situazioni attive e passive sono determinate, ma il titolare della situazione attiva è individuato successivamente). Secondo tale dottrina, il rap-porto, sotto il profilo strutturale, è una relazione tra situazioni oggettive e non tra soggetti; ma, dal punto di vista funzionale, "è regolamento di interessi e si configura come l’ordinamento del caso concreto" (Perlingieri).

@2 Le situazioni giuridiche soggettive attive

Le situazioni giuridiche attive riconosciute dall’ordinamento sono il diritto soggettivo, la potestà, il diritto potestativo, l’aspettativa e l’interesse legittimo.

@@a) Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo può essere definito come il potere attribuito ad un soggetto per il soddisfacimento di un proprio interesse tutelato e garantito dall’ordinamento giuridico.

La dottrina, pur evidenziando la difficoltà di fornire una definizione unitaria di diritto soggettivo, ha individuato due aspetti che caratterizzano in ogni caso questa posizione soggettiva (Iudica-Zatti):
l’attribuzione di un potere al titolare del diritto (il potere di pretendere un comportamento altrui, o il potere di impedire un comportamento altrui, o il potere di rivolgersi al giudice per la tutela del proprio diritto);
lo scopo immediato e diretto di tutelare l’interesse del soggetto titolare del diritto.

Il diritto soggettivo si manifesta come sintesi di una posizione di forza e di una posizione di libertà (Gazzoni). Il titolare del diritto soggettivo è, infatti, libero di decidere se esercitare o meno il suo diritto e di avvalersi o meno delle facoltà riconosciutegli dall’ordinamento giuridico (libertà), ma, una volta esercitato, il diritto realizza pienamente il suo interesse (forza).

La tutela accordata dall’ordinamento giuridico al diritto soggettivo è potenzialmente illimitata. Parte della dottrina, però, ritiene che vi sia un limite intrinseco costituito dal dovere di non abusarne. Pur mancando una norma che qualifichi espressamente come antigiuridico l’abuso del diritto, si richiama a sostegno di questa tesi l’art. 833 c.c., che sancisce il divieto degli atti emulativi, ritenuto espressione di un principio generale. Tale disposizione vieta tutti gli atti di esercizio del diritto di proprietà che non hanno altro scopo se non quello di recare molestia o, peggio, nuocere agli altri.

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@@b) La potestà

La potestà è un insieme di poteri attribuiti ad un soggetto per il soddisfacimento di interessi che non sono direttamente suoi.

Tipico esempio di tale posizione giuridica è costituito dalla potestà dei genitori, termine con il quale si indica il complesso di poteri e doveri attribuiti dalla legge ai genitori nei confronti dei figli minori non emancipati, allo scopo di provvedere alla cura dei loro bisogni morali e materiali.

@@c) Il diritto potestativo

Il diritto potestativo è la facoltà riconosciuta dall’ordinamento giuridico ad un soggetto di ottenere, con un determinato comportamento, un risultato a sé favorevole modificando la situazione giuridica di un altro soggetto che, al contrario, si trova in una posizione di svantaggio.

Il soggetto passivo del rapporto giuridico si trova, in questo caso, in una posizione di soggezione e non può far nulla per impedire le conseguenze dell’agire del soggetto attivo.

Si pensi al diritto di recedere da un rapporto contrattuale (art. 1373 c.c.), diritto con il quale si attribuisce convenzionalmente ad una o ad entrambe le parti il diritto di sciogliersi unilateralmente dal vincolo sorto a seguito della stipulazione del contratto.

@@d) L’aspettativa

L’aspettativa è la situazione di attesa in cui si trova un soggetto in favore del quale sta maturando un diritto soggettivo.

In alcuni casi, l’ordinamento conferisce rilevanza giuridica a tale situazione di attesa, favorendone la conservazione e l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo (si parla in questo caso di aspettativa giuridica o legittima). Ciò accade quando l’acquisto del diritto soggettivo è collegato ad una fattispecie a formazione progressiva. Si pensi al caso in cui lo stesso sia subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva: Tizio lascia in eredità a Caio un bene a condizione che quest’ultimo consegua la laurea in medicina; alla morte di Tizio, Caio (se, ovviamente, non è ancora laureato) non acquista immediatamente il diritto, ma diviene titolare di una aspettativa giuridica, tutelata in vista del suo successivo evolversi in un diritto soggettivo (egli, ad esempio, può compiere atti conservativi a tutela del suo futuro diritto).

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