DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n.164 - Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n.164 Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione

della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile; Visto il Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare il suo articolo 27, comma 2; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998; Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma

    "2-bis. - Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".

  2. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.

    95, e' inserito il seguente

    "Art. 25-bis. - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

    CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che...

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